LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO DEL MODELLO 730

 

Le imposte a rimborso o a debito in busta paga

 

Le operazioni di conguaglio delle imposte, per chi presenta il modello 730, rappresenta la fase finale delle operazioni di liquidazione delle imposte o dei crediti d’imposta, ed i tempi variano in funzione della data di presentazione del modello 730, il cui termine ultimo è il 30 settembre 2024.

 

A seguito del risultato della liquidazione, del prospetto 730/4 inviato dall’Agenzia delle Entrate, le somme che ne conseguono dovranno essere rimborsate o trattenute sulla prima retribuzione utile, nello specifico, sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione. Prima sarà presentata la dichiarazione, prima il datore di lavoro potrà erogare i rimborsi dei crediti d’imposta o trattenere (scaglionando in caso di rateizzazione) le imposte a debito.

 

Operazioni di conguaglio del datore di lavoro

Tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l’obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, direttamente o attraverso il proprio intermediario abilitato. I conguagli debbono essere eseguiti a partire dalle retribuzioni di competenza dal mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati); se il sostituto d’imposta riceve il risultato contabile oltre il suddetto termine procede all’effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.

Nell’ipotesi in cui il modello 730-4 presenti un risultato contabile a debito, il sostituto di imposta deve trattenere l’imposta dovuta dal contribuente dai compensi corrisposti sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il modello 730-4, tenendo conto dell’eventuale numero di rate indicato in tale modello. Se il sostituto d’imposta non può rispettare il numero delle rate indicate dal contribuente, può ripartire la somma a debito in un numero di rate che consenta di concludere il versamento nel mese di novembre.

Per rendere più veloce la trasmissione dei dati, i sostituti d’imposta devono comunicare all’Amministrazione Finanziaria l’utenza telematica (propria o di un intermediario) presso la quale ricevere i risultati contabili come previsto dall’art. 16, c. 4-bis D.M. 164/1999 modificato dal decreto 7.05.2007, n. 63. La comunicazione deve avvenire mediante l’invio del quadro CT con la Certificazione Unica, qualora i datori di lavoro sostituti di imposta non abbiano già validamente presentato, a partire dal 2011, una comunicazione CSO, ovvero un precedente quadro CT.

 

Conguaglio a credito

Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso viene effettuato mediante:

4  una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio;

4  utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i dipendenti;

4  se anche quest’ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2024.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto d’imposta deve comunicare all’interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730, gli importi ai quali lo stesso ha diritto, provvedendo anche a indicarli nella relativa Certificazione Unica. Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate a seguito di tempestiva istanza del contribuente.

Se emerge un credito, in assenza di sostituto d’imposta, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione Finanziaria sul c/c bancario o postale del contribuente.

 

Conguaglio a debito

Le somme risultanti a debito sono trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio.

Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio sia insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta:

4  dalla retribuzione erogata nel mese successivo;

4  dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2024 in caso di ulteriore incapienza.

Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40% mensile, trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui si riferisce.

Se è stata chiesta la rateizzazione, il sostituto d’imposta:

-          calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33% mensile;

-          trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio.

Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto d’imposta ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.

Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta applica:

-          l’interesse dello 0,33% dovuto per la rateizzazione;

-          l’interesse dello 0,40% mensile riferito al differito pagamento.

Il sostituto d’imposta deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l’anno 2024, ed applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.

Entro il 10 ottobre il lavoratore che non intende effettuare alcun versamento Irpef a titolo di seconda o unica rata di acconto (novembre), o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio.

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre è trattenuto l’importo dell’unica o della seconda rata di acconto per l’Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l’importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40%.

Se entro la fine dell’anno non sarà stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto di imposta comunicherà al lavoratore, entro il mese di dicembre gli importi ancora dovuti. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal lavoratore nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

 

Cessazione del rapporto di lavoro

Qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga prima di aver terminato le operazioni di conguaglio a debito, il sostituto d’imposta è tenuto a comunicare al dichiarante gli importi ancora dovuti e quest’ultimo provvederà a versarli secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto lavorativo avvenga prima di aver terminato le operazioni di conguaglio a credito, invece, il datore di lavoro effettuerà il rimborso delle somme spettanti mediante la corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti (circ. Agenzia Entrate n. 14/E/2013). Qualora il conguaglio a credito non dovesse essere effettuato, il contribuente ha la possibilità di recuperare il credito presentando la dichiarazione dei redditi nell’anno successivo. In ogni caso, non può darsi luogo a conguaglio per assistenza fiscale nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello (circ. Agenzia Entrate n. 4/E/2018, par. 9). In tal caso (ma anche quando il rapporto di lavoro non sia mai esistito) i sostituti d’imposta devono comunicare il diniego dei modelli 730-4 relativi a persone per le quali non sono tenuti ad effettuare i conguagli, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili.

 

 

24/06/2024

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.